Ordinanza n. 815 del 1988

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ORDINANZA N.815

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (<Revisione della disciplina della invalidità pensionabile>), promossi con ordinanze emesse il 12 maggio 1987 dal Pretore di Bologna, il 25 luglio 1986 dal Pretore di Parma, il 6 maggio 1987 dal Tribunale di Pistoia, l'8 giugno e il 15 luglio 1987 dal Pretore di Roma, il 25 luglio 1987 dal Pretore di Pavia (n. 2 ordinanze), il 12 maggio 1987 dal Pretore di Arezzo, il 5 dicembre 1986 dal Pretore di Parma, il 5 settembre 1987 dal Pretore di Pavia, il 13 giugno 1987 dal Pretore di Torino, il 4 giugno 1987 dal Tribunale di Forlì, il 16 ottobre 1987 dal Pretore di Torino, il 14 dicembre 1987 dal Pretore di Ferrara, il 17 dicembre 1987 dal Pretore di Pavia, il 17 settembre 1987 dal Pretore di Foggia e il 9 luglio 1987 dal Pretore di Bari, rispettivamente iscritte ai nn. 326, 366, 380, 522, 523, 546, 547, 548, 553, 642, 706, 731 e 848 del registro ordinanze 1987 e ai nn. 16, 18, 61 e 84 del registro ordinanze 1988 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32, 36, 37, 43, 44, 47, 49 e 52/1a s.s. dell'anno 1987 e nn. 2, 5, 10 e 12/1a s.s. dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione di Galgani Maria Gemma, Bianchi Agnese, Tambornini Dina Maria, Vecchio Carla, Glionna Michelina, Cattaneo Giuseppina, Luppi Carmen e dell'INPS;

udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che il Tribunale di Pistoia con ordinanza in data 6 maggio 1987 (r.o. n. 380/87), e il Tribunale di Forlì, con ordinanza in data 4 giugno 1987 (r.o. n. 731/87), nonchè i Pretori: di Bologna, con ordinanza del 12 maggio 1987 (r.o. n. 326/87), di Parma, con ordinanze del 25 luglio e 5 dicembre 1986 (r.o. nn. 366 e 553/87), di Roma, con ordinanze del 8 giugno e 15 luglio 1987 (r.o. nn. 522 e 523/87), di Pavia, con ordinanze del 25 luglio, 5 settembre e 17 dicembre 1987 (r.o. nn. 546, 547 e 642/87 e 18/88), di Arezzo, con ordinanza del 12 maggio 1987 (r.o. n. 548/87), di Torino, con ordinanze del 13 giugno e 16 ottobre 1987 (r.o. nn. 706 e 848/87), di Ferrara, con ordinanza del 14 dicembre 1987 (r.o. n. 16/88), di Foggia, con ordinanza del 17 settembre 1987 (r.o. n. 61/88), di Bari, con ordinanza del 9 luglio 1987 (r.o. n. 84/88) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 12 giugno 1984 n. 222 (<Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile>) in riferimento agli artt. 3, 38 Cost.;

che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui, prevedendo che l'assegno di invalidità e la pensione di inabilita non possano essere liquidati a quei lavoratori che, pur avendone titolo, abbiano presentato la relativa domanda, successivamente al compimento dell'età pensionabile, violerebbe l'art. 3 Cost. ponendo in essere una ingiustificata disparità di trattamento del lavoratore invalido a seconda che abbia o no compiuto l'età pensionabile (e a prescindere dal fatto che abbia o meno maturato i requisiti necessari ad ottenere la pensione di vecchiaia), ovvero in relazione al momento di presentazione della domanda;

che un ulteriore motivo di illegittimità costituzionale viene ravvisato nella circostanza che la norma impugnata nega il diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilita ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età pensionabile a prescindere dalla possibilità o meno, per gli stessi, di usufruire di altri trattamenti previdenziali, e in particolare della pensione di vecchiaia, ponendosi così in contrasto con l'art. 38, secondo comma, che impone di assicurare comunque ai lavoratori <mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di invalidità>;

che in tutti i giudizi così promossi si é costituita l'INPS eccependo preliminarmente l'irrilevanza

delle questioni sollevate, in alcuni casi, per il mancato accertamento preliminare, da parte del giudice a quo, dell'esistenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione nonché dello stato di invalidità, e, in altri, in ragione dell'erronea ritenuta applicabilità della norma denunciata anche alle domande in via amministrativa presentate prima dell'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984;

che l'ente previdenziale ha poi concluso, nel merito, per l'infondatezza delle questioni;

che a conclusioni opposte e invece pervenuta la difesa delle parti attrici dei procedimenti a quibus, costituitesi tempestivamente soltanto nei giudizi conseguenti alle ordinanze di rimessione dei Pretori di Parma (r.o. n. 366/87), di Pavia (r.o. nn. 546, 547 e 642/87) e di Torino (r.o. n. 848/87);

che non ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato.

Considerato che i giudizi vanno riuniti per la loro identità e connessione oggettiva;

che la norma denunciata é stata già dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con sentenza n. 436 del 1988;

che l'avvenuta eliminazione dall'ordinamento giuridico della disposizione impugnata rende inconferente qualsiasi valutazione sulla rilevanza in concreto delle questioni sollevate, che devono perciò ritenersi manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (<Revisione della disciplina della invalidità pensionabile>), già dichiarato illegittimo con sentenza n. 436 del 1988, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 comma secondo Cost., dai Tribunali di Pistoia e di Forlì, e dai Pretori di Bologna, di Parma, di Roma, di Pavia, di Arezzo, di Torino, di Ferrara, di Foggia e di Bari, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 14/07/88.